Tasse sulle Criptovalute in Italia 2026: aliquote, quadro RW e RT
✦Italia · Cripto e tasse

Tasse sulle criptovalute in Italia. Aliquote e dichiarazione 2026.

Le tasse sulle criptovalute in Italia cambiano nel 2026: la plusvalenza realizzata vendendo o scambiando cripto e tassata al 33 per cento (resta al 26 per cento solo per gli e-money token in euro), e la vecchia soglia esente di 2.000 EUR non esiste piu, quindi si dichiara ogni importo. Si paga anche l'IVCA dello 0,2 per cento annuo sul valore posseduto al 31 dicembre, anche senza vendere, e tutto va indicato nei quadri RW e RT del Modello Redditi. Dal 2027 le piattaforme UE comunicheranno al fisco le operazioni dal 1 gennaio 2026 (DAC8): qui trovi aliquote, cosa dichiarare e come regolarizzare, piu un aiuto gratuito.

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✦L'essenziale

Tasse cripto in Italia 2026, in parole semplici

Ogni aliquota, data e quadro qui sotto e tracciabile a una fonte ufficiale (Agenzia delle Entrate o normativa) ed e aggiornato a giugno 2026; il tuo caso dipende da operazioni, residenza fiscale e tipo di cripto.

Aliquota 33 per cento dal 2026
Dal 1 gennaio 2026 l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cripto-attivita sale dal 26 al 33 per cento e si applica ai redditi realizzati dal 2026. La modifica e prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 30/12/2024 n. 207), art. 1 comma 24. Fonte: Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi - 'Legge di bilancio 2025 - 3: gli interventi sulle cripto-attivita' (fiscooggi.it). Aggiornato al: aliquota 33 per cento per i redditi dal 1 gennaio 2026.
26 per cento per gli e-money token in euro
Resta al 26 per cento (invece del 33 per cento ordinario) la plusvalenza sui token di moneta elettronica (EMT) in euro conformi al regolamento MiCA, cioe le cosiddette stablecoin in euro. Solo questa categoria mantiene l'aliquota ridotta. La riduzione e prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1 comma 28. Fonte: Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi - 'Bilancio 2026, aliquota piu leggera per le criptoattivita in euro' (fiscooggi.it). Aggiornato al: 2026.
Soglia esente: addio gia dal 2025
La vecchia franchigia di 2.000 EUR e stata eliminata gia dai redditi 2025: ogni plusvalenza e tassabile, anche minima. Attenzione alle due date diverse - la soglia e sparita nel 2025, l'aliquota al 33 per cento parte nel 2026; nel 2026, in ogni caso, non esiste alcun importo esente. Fonte: Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi - 'Legge di bilancio 2025 - 3: gli interventi sulle cripto-attivita' (fiscooggi.it). Aggiornato al: franchigia rimossa dai redditi 2025.
IVCA 0,2 per cento sul possesso
L'Imposta sul Valore delle Cripto-Attivita (IVCA) e pari allo 0,2 per cento (2 per mille) annuo sul valore delle cripto possedute, proporzionale ai giorni di detenzione e alla quota, dovuta anche se non vendi nulla. Su un portafoglio di 100.000 EUR sono 200 EUR l'anno. Si liquida nel quadro RW (rigo RW8) del Modello Redditi PF. Fonte: Agenzia delle Entrate, istruzioni Modello Redditi PF - quadro RW (agenziaentrate.gov.it). Aggiornato al: dichiarazioni 2026 (valore al 31 dicembre).
Dove si dichiara: quadri RW e RT
Il possesso va nel quadro RW (monitoraggio fiscale e liquidazione IVCA, rigo RW8); le plusvalenze e l'imposta sostitutiva 33/26 per cento si calcolano nel quadro RT, Sezione V-A, dedicata alle cripto-attivita. Nel modello 730 gli equivalenti sono il Quadro W (ex RW) e il Quadro T. Fonte: Agenzia delle Entrate, istruzioni Modello Redditi PF 2026 e 730/2026 (agenziaentrate.gov.it). Aggiornato al: dichiarazioni 2026.
Minusvalenze e compensazione
Le minusvalenze in cripto si compensano con le plusvalenze cripto dello stesso anno nella Sezione V-A; l'eccedenza si riporta ed e deducibile nei 4 periodi d'imposta successivi se indicata nell'anno in cui e realizzata. Sono redditi diversi (art. 67 TUIR) e possono compensare anche plusvalenze su altri redditi diversi (azioni, ETF non armonizzati, derivati). Fonte: art. 67 TUIR e istruzioni quadro RT, Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it). Aggiornato al: redditi 2025/2026.
DAC8: scambio automatico dal 2027
Con il recepimento della direttiva UE 2023/2226 (DAC8) tramite il D.Lgs. 194/2025, le piattaforme cripto autorizzate nell'UE raccolgono i dati degli utenti residenti in Italia dal 1 gennaio 2026; la prima comunicazione all'Agenzia delle Entrate e lo scambio tra Stati avvengono nel 2027 per il periodo d'imposta 2026. Vengono comunicati codice fiscale, residenza, saldi a fine anno, operazioni di acquisto/vendita/scambio e indirizzi dei wallet di prelievo. Fonte: D.Lgs. 194/2025 (Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2025) e Commissione europea, pagina DAC8 (taxation-customs.ec.europa.eu). Aggiornato al: raccolta dati dal 1 gennaio 2026, prima comunicazione 2027.
Quali operazioni sono tassabili
Sono eventi tassabili la vendita di cripto contro euro, lo scambio tra cripto (es. BTC in ETH), il pagamento di beni o servizi in cripto e i premi da staking e yield. Il solo possesso, senza operazioni, sconta solo l'IVCA e non genera plusvalenza. Fonte: Agenzia delle Entrate, Circolare 30/E del 27 ottobre 2023 (agenziaentrate.gov.it). Aggiornato al: 2026.
Fonti ufficiali
Ogni cifra e data di questa pagina e tracciabile a una fonte ufficiale, aggiornata a giugno 2026: Agenzia delle Entrate - Circolare 30/E del 27 ottobre 2023 sulle cripto-attivita (agenziaentrate.gov.it/portale/cs-27-ottobre); Agenzia delle Entrate - regolarizzazione delle cripto-attivita (agenziaentrate.gov.it/portale/regolarizzazione-delle-cripto-attivita); Fisco Oggi (Agenzia delle Entrate) sugli interventi della Legge di Bilancio 2025 e della Legge di Bilancio 2026 per le cripto-attivita (fiscooggi.it); Legge 197/2022 commi 126-147, Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025); D.Lgs. 194/2025 di recepimento DAC8; Commissione europea - DAC8 (taxation-customs.ec.europa.eu).
✦Evita questi errori

Errori comuni sulle tasse cripto in Italia

Non dichiarare per importi 'piccoli'

Con la soglia esente di 2.000 EUR eliminata dal 2025, ogni plusvalenza e tassabile, anche minima. Ritenere di non dover dichiarare perche la somma e piccola e l'errore piu frequente e piu costoso.

Dichiara tutte le plusvalenze nel quadro RT, Sezione V-A, indipendentemente dall'importo, e indica il possesso nel quadro RW.

Pensare che lo scambio tra cripto non sia tassabile

Convertire Bitcoin in Ethereum, o qualsiasi altra cripto in un'altra, e considerato un realizzo: la plusvalenza si calcola al momento dello scambio, non solo quando esci in euro.

Registra il valore in euro di ogni scambio nel momento in cui avviene e calcola la plusvalenza o minusvalenza su ciascun evento.

Ignorare l'IVCA sul possesso

L'imposta annua dello 0,2 per cento si applica al valore delle cripto-attivita al 31 dicembre, anche se non hai venduto nulla. Molti la scoprono solo dopo una contestazione.

Calcola il valore totale del portafoglio al 31 dicembre di ogni anno e versa l'IVCA nel quadro RW (rigo RW8) della dichiarazione.

Attendere il 2027 per mettersi in regola

Con la DAC8 le piattaforme europee comunicheranno automaticamente al fisco le operazioni dal 1 gennaio 2026. Chi non ha dichiarato ricevera quasi certamente un avviso di accertamento.

Valuta il ravvedimento operoso per regolarizzare il pregresso prima che la reportistica automatica entri in vigore.

Applicare l'aliquota sbagliata agli e-money token in euro

Non tutte le cripto sono tassate al 33 per cento: i token di moneta elettronica in euro (le stablecoin in euro) scontano il 26 per cento sulla plusvalenza. Confondere le due aliquote porta a calcoli errati.

Separa le operazioni sugli e-money token in euro da quelle sulle altre cripto-attivita e applica a ciascuna l'aliquota corretta.

Confondere le due date della riforma

La franchigia di 2.000 EUR e finita nel 2025 e il 33 per cento parte nel 2026: sono due modifiche diverse con date di partenza diverse. Mescolarle porta a sbagliare l'aliquota dell'anno.

Per i redditi 2025 usa il 26 per cento senza soglia esente; per i redditi 2026 usa il 33 per cento (26 per cento solo per gli e-money token in euro).

✦Storie vere della community

Chi lo ha gia fatto

Condensate dalla discussione sul nostro forum, dove i membri rispondono alle domande e pubblicano aggiornamenti. Nomi cambiati.

Sulle tasse cripto non provo nemmeno a fare da sola: so che hanno alzato l'aliquota e stretto le regole, ma i dettagli cambiano cosi in fretta che senza un commercialista qualsiasi consiglio e gia vecchio dopo due mesi.

G GiuliaIn regola da Milano
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Quando mi sono informata ho capito una cosa: se il valore di una cripto supera certe soglie anche per un solo giorno va indicato nel quadro RW, e come viene tassata dipende molto dalla residenza fiscale. I numeri precisi continuano a cambiare, quindi verifico sempre l'ultima versione delle regole.

E ElenaVerso Roma
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Anche solo tenere le monete ferme costa lo 0,2 per cento di IVCA ogni anno. Mettilo nel conto: non e solo la tassa sulla vendita.

A AnnaDa Torino
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Appena presa la residenza sei automaticamente residente fiscale, e il commercialista mi ha spiegato che devi dichiarare i redditi mondiali. Mi e costato parecchi nervi, ma meglio saperlo prima.

S SergioVerso Bologna
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✦La procedura

Dalle operazioni alla dichiarazione, in cinque passi

  1. 1

    Ricostruisci tutte le operazioni

    Vendite, scambi tra cripto, pagamenti in cripto e premi da staking: ognuno e un evento tassabile. Recupera lo storico completo da ogni exchange e wallet, con date e valori.

  2. 2

    Calcola plusvalenze e minusvalenze

    Per ogni realizzo confronta il valore di vendita e il costo di acquisto, entrambi in euro al cambio del giorno. Compensa le minusvalenze con le plusvalenze e riporta l'eccedenza nei 4 anni successivi.

  3. 3

    Applica le aliquote corrette

    33 per cento sulla plusvalenza in cripto, 26 per cento sugli e-money token in euro, piu lo 0,2 per cento di IVCA sul valore posseduto al 31 dicembre.

  4. 4

    Dichiara nei quadri giusti

    Possesso e IVCA nel quadro RW (rigo RW8); plusvalenze e imposta sostitutiva nel quadro RT, Sezione V-A (nel 730 sono il Quadro W e il Quadro T). Conserva tutta la documentazione.

  5. 5

    Regolarizza il pregresso se serve

    Se in passato non hai dichiarato, valuta il ravvedimento operoso per metterti in regola prima che dal 2027 scatti la comunicazione automatica DAC8 sulle operazioni dal 1 gennaio 2026.

L'errore piu costoso: non dichiarare ritenendo gli importi troppo piccoli. La soglia esente non esiste piu dal 2025 e dal 2027 le piattaforme comunicano tutto al fisco: meglio mettersi in regola prima. Hai dubbi sul tuo caso? Chiedici un aiuto gratuito.
✦Domande frequenti

Tasse cripto in Italia: le risposte

Dal 2026 devo davvero dichiarare anche pochi euro di plusvalenza?

Si. La soglia esente di 2.000 EUR e stata eliminata gia dai redditi 2025, quindi qualsiasi plusvalenza realizzata su cripto-attivita e tassabile, anche minima. Dal 2026 l'aliquota ordinaria e il 33 per cento (26 per cento solo per gli e-money token in euro). Non esiste piu un importo al di sotto del quale non si dichiara.

Come si calcola la plusvalenza su una criptovaluta?

Si confronta il valore di vendita o di scambio con il costo di acquisto, convertendo entrambi in euro al cambio del giorno dell'operazione. Le minusvalenze possono compensare le plusvalenze dello stesso periodo, riducendo l'imponibile, e l'eccedenza si riporta nei 4 anni successivi se indicata in dichiarazione.

Lo scambio tra due criptovalute e tassabile?

Si. Convertire Bitcoin in Ethereum, o qualsiasi altra cripto in un'altra, e un evento tassabile: la plusvalenza si calcola al momento dello scambio, non quando il ricavato viene convertito in euro. Lo stesso vale per i pagamenti effettuati in cripto. Fonte: Agenzia delle Entrate, Circolare 30/E del 27 ottobre 2023.

Cos e l'IVCA e chi deve pagarla?

L'IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attivita) e un'imposta annua dello 0,2 per cento sul valore delle cripto-attivita possedute al 31 dicembre, proporzionale ai giorni di detenzione. La deve pagare chiunque detenga cripto a fine anno, anche senza aver venduto nulla. Su 100.000 EUR di portafoglio corrispondono 200 EUR l'anno e si liquida nel quadro RW (rigo RW8).

Quale aliquota si applica, 33 o 26 per cento?

Dal 2026 l'aliquota ordinaria sulla plusvalenza in cripto e il 33 per cento. Il 26 per cento si applica solo alla plusvalenza sui token di moneta elettronica (EMT) in euro conformi a MiCA, cioe le stablecoin in euro. Tutte le altre cripto scontano il 33 per cento.

Dove si dichiarano le criptovalute nel modello Redditi?

Il possesso e l'IVCA vanno nel quadro RW (monitoraggio fiscale, rigo RW8 per l'IVCA). Le plusvalenze e l'imposta sostitutiva si calcolano nel quadro RT, Sezione V-A, dedicata alle cripto-attivita. Nel modello 730 gli equivalenti sono il Quadro W (ex RW) e il Quadro T.

Posso compensare le minusvalenze con le plusvalenze?

Si. Le minusvalenze in cripto si compensano con le plusvalenze cripto dello stesso anno e, essendo redditi diversi ex art. 67 TUIR, anche con plusvalenze su altri redditi diversi (azioni, ETF non armonizzati, derivati). L'eccedenza non compensata si riporta ed e deducibile nei 4 periodi d'imposta successivi, purche indicata nell'anno in cui e realizzata.

Cosa succede se non ho dichiarato negli anni passati?

E possibile regolarizzare il pregresso con il ravvedimento operoso, che riduce le sanzioni in proporzione al tempo trascorso dall'omissione. Conviene agire prima del 2027, quando con la DAC8 le piattaforme europee comunicheranno automaticamente i dati al fisco. Per i casi complessi e utile il confronto con un consulente fiscale.

Dal 2027 le piattaforme comunicheranno i miei dati al fisco?

Si. Con il recepimento della direttiva UE 2023/2226 (DAC8) tramite il D.Lgs. 194/2025, le piattaforme autorizzate nell'UE raccolgono i dati dal 1 gennaio 2026 e la prima comunicazione all'Agenzia delle Entrate avviene nel 2027 per il periodo d'imposta 2026. Chi non ha dichiarato sara facilmente identificabile.

I premi da staking o da yield farming sono tassabili?

In generale si: i premi da staking, yield farming e attivita analoghe sono trattati come redditi da cripto-attivita e vanno dichiarati. Le regole di dettaglio dipendono dalla specifica struttura dell'operazione; per casi complessi e utile il confronto con un professionista fiscale.

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